{"id":127,"date":"2019-03-06T07:34:36","date_gmt":"2019-03-06T07:34:36","guid":{"rendered":"http:\/\/caiverbicaro.it\/?page_id=127"},"modified":"2019-04-03T21:31:11","modified_gmt":"2019-04-03T21:31:11","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/trasparenza\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>CLUB ALPINO ITALIANO &#8211; SEZIONE VERBICARO \u201cPINO AVERSA\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>STATUTO &#8211; approvato dal\u2019Assemblea dei Soci nella seduta del30\/10\/2013<\/strong><\/p>\n<p><strong>TITOLO I<\/strong> &#8211; DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA<\/p>\n\n<p><strong>Art. 1 \u2013 Denominazione e Durata<\/strong><br>\nE\u2019 costituita, con sede legale in Verbicaro (CS), l\u2019associazione denominata \u201cCLUB ALPINO ITALIANO &#8211; Sezione di Verbicaro \u201cPino Aversa\u201d (di seguito indicata, per brevit\u00e0, \u201cAssociazione\u201d) struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E\u2019 soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento (regionale o provinciale) del Club Alpino Italiano, Calabria. L\u2019associazione ha durata illimitata. L\u2019anno sociale decorre dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre.<\/br><\/p>\n\n<p><strong>Art. 2 \u2013 Natura<\/strong><br>\nL\u2019Associazione, che non ha scopo di lucro, \u00e8 indipendente, apartitica,\naconfessionale ed improntata a principi di democraticit\u00e0, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.<\/br><\/p>\n\n<p><strong>SCOPI E FUNZIONI<\/strong><br>\n\n<strong>Art. 3 \u2013 Scopi<\/strong><br>\nL\u2019Associazione ha per scopo di promuovere l\u2019alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l\u2019attivit\u00e0 Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.<br><br>\n<strong>Per conseguire tali scopi, provvede<\/strong>:\n<li>alla realizzazione, alla manutenzione, e alla gestione di rifugi e bivacchi<\/li>\n<li>al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti<\/li>\n<li>alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attivit\u00e0 alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell\u2019alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche<\/li>\n<li>alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di\naddestramento per le attivit\u00e0 alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,\ndell\u2019alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche<\/li>\n<li>alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI,competenti per materia, per la formazione di Soci dell\u2019associazione come\nistruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di cui alle lett. c) e d)<\/li> \n<li>alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attivit\u00e0 scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna<\/li>\n<li>alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell\u2019ambiente montano<\/li>\n<li>alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attivit\u00e0 alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell\u2019alpinismo giovanile, nonch\u00e9 a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo in zone montane o in grotte o per calamit\u00e0 naturali, con azioni di volontariato.<\/li><\/p>\n<p>Per il raggiungimento dei suoi scopi <strong>l\u2019Associazione promuove e organizza ogni forma di volontariato e in particolare<\/strong>:\n<li>cura la biblioteca, l\u2019archivio cartografico, bibliografico e fotografico<\/li>\n<li>costituisce una dotazione di materiale relativo alle proprie attivit\u00e0<\/li>\n<li>organizza e favorisce l\u2019alpinismo e l\u2019escursionismo in tutte le sue forme<\/li>\n<li>costituisce e tiene in efficienza capanne sociali, rifugi, sentieri, segna vie ed ogni altra opera montana<\/li>\n<li>cura, anche associandosi ad altre sezioni e\/o istituzioni, pubblicazioni relative alla propria attivit\u00e0<\/li>\n<li>promuove iniziative ed attivit\u00e0 scientifiche, educative, culturali, ambientali, sportive e di prevenzione<\/li>\n<li>promuove, organizza e gestisce interventi di recupero ambientale montano<\/li>\n<li>promuove, organizza e gestisce corsi di formazione finalizzati alle tematiche ambientali ed alpine.<\/li> \nLa Sezione intende costituirsi come associazione riconosciuta ai sensi della \u201cLegge Quadro sul volontariato\u201d (L. 266\/1991).<br><br>\n \n<strong>Art. 4 \u2013 Locali Sede<\/strong><br>\nNei locali della Sede non possono svolgersi attivit\u00e0 che contrastino con le attivit\u00e0 istituzionali.<br>Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO II &#8211; SOCI<\/strong><br>\n\n<strong>Art. 5 \u2013 Soci<\/strong><br>\nSono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non \u00e8 ammessa alcuna altra categoria di Soci.<br> Partecipano all&#8217;attivit\u00e0 della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall\u2019Assemblea.<br>Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell\u2019attivit\u00e0 Sociale pu\u00f2 essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d\u2019onore della Sezione stessa.<br><br>\n\n<strong>Art. 6 &#8211; Ammissione<\/strong>\nChiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo.<br>Se minore di et\u00e0 la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potest\u00e0. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale \u00e8 stata presentata la domanda decide sul\u2019accettazione. La domanda presentata nell&#8217;ultimo bimestre dell\u2019anno ha effetto per l\u2019anno successivo.<br><br>\n\n<strong>Art. 7 \u2013 Quota associativa<\/strong>\nIl Socio \u00e8 tenuto a corrispondere alla Sezione:\n<li>la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera<\/li>\n<li>la quota associativa annuale<\/li>\n<li>il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le\ncoperture assicurative<\/li>\n<li>eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.<\/li><br>\nLe somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il <strong>31 marzo di ogni anno<\/strong>.<br>Il Socio non in regola con i versamenti non potr\u00e0 partecipare alla vita sezionale, n\u00e9 usufruire dei servizi Sociali, n\u00e9 ricevere le pubblicazioni.<br>Il Socio \u00e8 considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale.<br>Il Consiglio Direttivo accerta la morosit\u00e0, dandone comunicazione al Socio. Non si pu\u00f2 riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l\u2019anzianit\u00e0 di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosit\u00e0 perde tutti i diritti spettanti ai Soci.<br><br>\n\n<strong>Art. 8 \u2013 Durata<\/strong><br>\nLa partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non preventivamente autorizzate dal C.D. o dal Presidente sezionale.<br> Non sono ammesse, inoltre, iniziative o attivit\u00e0 dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.<br><br>\n\n<strong>Art. 9 \u2013 Dimissioni<\/strong><br>\nIl Socio pu\u00f2 dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.<br>\nIl Socio \u00e8 libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un\u2019altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.<br><br>\n\n<strong>Art. 10 &#8211; Perdita della qualit\u00e0 di Socio<\/strong><br>\nLa qualit\u00e0 di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosit\u00e0 o per provvedimento disciplinare.<br><br>\n\n<strong>Art. 11 &#8211; Sanzioni disciplinari<\/strong><br>\nIl Consiglio Direttivo pu\u00f2 adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.<br><br>\n\n<strong>Art. 12 &#8211; Ricorsi<\/strong><br>\nIn conformit\u00e0 ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio pu\u00f2 presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.<br>Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO III &#8211; SEZIONI<\/strong><br>\n<strong>Art. 13 \u2013 Organi della Sezione<\/strong><br><br>\nSono organi della Sezione i seguenti:<br>\n&#8211; l\u2019Assemblea dei Soci<br>\n&#8211; il Consiglio Direttivo<br>\n&#8211; il Presidente<br>\n&#8211; il Collegio dei Revisori dei Conti.<br><br>\n\n<strong>ASSEMBLEA DEI SOCI<\/strong><br>\n\n<strong>Art. 14 \u2013 Assemblea<\/strong><br>\nL\u2019Assemblea dei Soci \u00e8 l\u2019organo sovrano della Sezione; essa \u00e8 costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di et\u00e0 maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.<br>\n<strong>L\u2019Assemblea<\/strong>:<br>\n&#8211; adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione<br>\n&#8211; elegge il Presidente sezionale<br>\n&#8211; elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all&#8217;Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalit\u00e0 stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza<br>\n&#8211; delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall&#8217;Assemblea dei Delegati<br>\n&#8211; approva l\u2019operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d\u2019esercizio e la relazione del\nPresidente<br>\n&#8211; delibera l\u2019acquisto, l\u2019alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi<br>\n&#8211; delibera lo scioglimento della Sezione<br>\n&#8211; delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura<br>\n&#8211; delibera su ogni altra questione, contenuta nell\u2019ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei Soci, aventi diritto al voto.<br><br>\n\n<strong>Art. 15 \u2013 Convocazione<\/strong><br>\nL\u2019Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all\u2019anno, entro il termine perentorio del 31 marzo, per l\u2019approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.<br>\nL\u2019assemblea straordinaria pu\u00f2 essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il 30% dei Soci maggiorenni della Sezione, aventi diritto al voto.<br>\nIl presidente convoca l\u2019assemblea ordinaria mediante avviso postale semplice o raccomandata, a mezzo fax, a mezzo e mail, da inviare ai soci almeno 20 giorni prima della data fissata; l\u2019avviso di convocazione \u00e8 altres\u00ec affisso nella sede della sezione e pubblicato sul sito internet della stessa. Nell\u2019avviso devono essere indicati, l\u2019ordine del giorno, la data, il luogo e l\u2019ora della convocazione.<br>I bilanci consuntivi e preventivi e i relativi documenti giustificativi, devono essere depositati, a disposizione dei soci, presso la Segreteria dell\u2019Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.<br><br>\n\n<strong>Art. 16 \u2013 Partecipazione<\/strong><br>\nHanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto anni 18 (diciotto) alla data dell\u2019Assemblea e che siano iscritti all\u2019associazione da almeno 12 (dodici) mesi, escluso i soci aggregati che siano soci ordinari di altre Sezioni, i minori di et\u00e0 possono assistere all&#8217;Assemblea.<br>\nOgni Socio pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato pu\u00f2 portare n. 2 (due) deleghe.<br>\nPer la validit\u00e0 delle sedute \u00e8 necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della met\u00e0 degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovr\u00e0 tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l\u2019Assemblea \u00e8 validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E\u2019 escluso il voto per corrispondenza.<br><br>\n\n<strong>Art. 17 \u2013 Presidente e Segretario dell\u2019Assemblea<\/strong><br>\nL\u2019Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarit\u00e0 delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all\u2019Assemblea.<br><br>\n\n<strong>Art. 18 \u2013 Deliberazioni<\/strong><br>\nLe deliberazioni dell\u2019Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalit\u00e0 decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.<br>\nLe cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l\u2019elezione alle cariche Sociali il voto \u00e8 libero, in quanto l\u2019elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: \u00e8 escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parit\u00e0 di voti \u00e8 eletto il Socio con maggiore anzianit\u00e0 di iscrizione al CAI.<br>\nSono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio pu\u00f2 trovarsi eletto contemporaneamente a pi\u00f9 di una carica Sociale. Le deliberazioni concernenti l\u2019acquisto, l\u2019alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l\u2019approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.<br>La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell\u2019Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all\u2019albo sezionale per almeno quindici giorni.<\/p>\n\n<p><strong>CONSIGLIO DIRETTIVO<\/Strong><br>\n\n<strong>Art. 19 \u2013 Composizione e funzioni<\/strong><br>\nIl Consiglio Direttivo \u00e8 l\u2019organo di gestione della Sezione e si compone di numero 8 (otto) componenti, pi\u00f9 il Presidente, eletti dall\u2019Assemblea dei Soci.Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:<br>\n&#8211; convoca l\u2019Assemblea dei Soci<br>\n&#8211; propone all\u2019Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione<br>\n&#8211; redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione<br>\n&#8211; pone in atto le deliberazioni dell\u2019Assemblea dei Soci<br>\n-adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall\u2019Assemblea dei Soci per cui \u00e8 responsabile in via esclusiva dell\u2019amministrazione, della gestione e dei relativi risultati<br>\n&#8211; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione<br>\n&#8211; delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalit\u00e0 previste dal presente statuto<br>\n&#8211; delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci<br>\n&#8211; delibera sulle domande d\u2019iscrizione di nuovi Soci<br>\n&#8211; delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l\u2019attivit\u00e0<br>\n&#8211; cura l\u2019osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del\npresente statuto sezionale<br>\n&#8211; proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settanta cinquennali.<br> Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.<br><br>\n\n<strong>Art. 20 &#8211; Durata e scioglimento<\/strong><br>\nLa durata in carica del Presidente, dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti \u00e8 di 3 (tre) anni.<br>I Consiglieri, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili nei successivi trienni. I Delegati sono anche essi rieleggibili negli anni successivi.<br>Il Presidente \u00e8 eleggibile una seconda volta e lo pu\u00f2 essere ancora dopo almeno un triennio di interruzione.<br>Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianit\u00e0 del sostituito.<br> Qualora vengano a mancare la met\u00e0 dei componenti originari si deve convocare l\u2019assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l\u2019anzianit\u00e0 dei sostituiti.<br>In caso di dimissioni dell\u2019intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l\u2019Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.<br><br>\n\n<strong>Art. 21 &#8211; Convocazione<\/strong><br>\nAlle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente pu\u00f2 invitare i Delegati all&#8217;Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente pu\u00f2 altres\u00ec invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.<br><br>\n\n<strong>Art. 22 \u2013 Modalit\u00e0 di convocazione<\/strong><br>\nIl Consiglio Direttivo \u00e8 convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi, mediante avviso contenente l\u2019ordine del giorno, il luogo, la data, l\u2019ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.<br>\nLe riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con pi\u00f9 anzianit\u00e0 di iscrizione al CAI.<br>\nAll&#8217;insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non pu\u00f2 partecipare alla discussione n\u00e9 alle deliberazioni relative, n\u00e9 pu\u00f2 assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.<br>\nI verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all\u2019uopo designato, approvati nella stessa seduta, letti e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facolt\u00e0 di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.<\/p>\n\n<p><strong>PRESIDENTE<br>\nArt. 23 &#8211; Compiti e nomina del Presidente<\/strong><br>\nIl Presidente della Sezione \u00e8 il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che pu\u00f2 delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:<br>\n&#8211; sottoscrive la convocazione dell\u2019assemblea dei Soci<br>\n&#8211; convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo<br>\n&#8211; presenta all\u2019assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell\u2019esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione<br>\n&#8211; pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo<br>\n&#8211; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.<br>\nIl candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un&#8217;anzianit\u00e0 di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente \u00e8 nominato dall\u2019Assemblea dei Soci secondo le modalit\u00e0 stabilite dallo statuto della Sezione.<\/p>\n\n<p><strong>TESORIERE E SEGRETARIO<br>\nArt. 24 \u2013 Compiti del Tesoriere<\/strong><br>\nIl Tesoriere ha la responsabilit\u00e0 della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilit\u00e0, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.<br><br>\n\n<strong>Art. 25 \u2013Compiti del Segretario<\/strong>\nIl Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, d\u00e0 attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.<\/p>\n\n<p><strong>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI<br>\nArt. 26 \u2013 Composizione e durata<\/strong><br>\nIl Collegio dei Revisori dei Conti \u00e8 l\u2019organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.<br>\nE\u2019 costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianit\u00e0 di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.<br>\nIl Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio; i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell\u2019Assemblea dei Soci.<br> \n<strong>E\u2019 compito dei Revisori dei conti:<\/strong><br>\n&#8211; l\u2019esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all\u2019assemblea dei Soci<br>\n&#8211; il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della\nsotto Sezione<br>\n&#8211; la convocazione dell\u2019assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarit\u00e0 contabili o amministrative o di impossibilit\u00e0 di funzionamento delConsiglio Direttivo.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO IV &#8211; CARICHE SOCIALI<br>\nArt. 27 \u2013 Condizioni di eleggibilit\u00e0<\/strong><br>\nSono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:<br>\n\u2022 siano iscritti all\u2019Associazione da almeno due anni<br>\n\u2022 non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo<br>\n\u2022 siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale<br>\n\u2022 siano persone di capacit\u00e0 e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.<br>\nLa gratuit\u00e0 della cariche esclude esplicitamente l\u2019attribuzione e l\u2019erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonch\u00e9 per almeno tre anni dopo la loro conclusione.<br>Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO V &#8211;  COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE<br>\n\nArt. 28 \u2013 Commissioni, Gruppi e Scuole<\/strong><br>\nIl Consiglio Direttivo pu\u00f2 costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e\/o Soci aventi competenza in specifici rami dell\u2019attivit\u00e0 associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.<br>\nIl Consiglio Direttivo pu\u00f2 costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC\/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna n\u00e9 patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all\u2019attivit\u00e0 del gruppo stesso.<br>E\u2019 vietata la costituzione di gruppi di non Soci.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO VI &#8211; SOTTOSEZIONI<br>\n\nArt. 29 \u2013 Costituzione<\/strong><br>\nIl Consiglio Direttivo pu\u00f2, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o pi\u00f9 Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all\u2019assemblea dei delegati del CAI.<br>\nI Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall\u2019ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non pu\u00f2 essere in contrasto con quello della Sezione e che \u00e8 soggetto all\u2019approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO VII &#8211; PATRIMONIO<br>\nArt. 30 \u2013Patrimonio<\/strong><br>\nIl patrimonio Sociale \u00e8 costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l\u2019eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.\n<strong>Le entrate Sociali sono costituite<\/strong>:<br>\n\u2022 dalle quote associative annuali<br>\n\u2022 dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali<br>\n\u2022 dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici<br>\n\u2022 da altre donazioni, proventi o lasciti.<br><br>\nI fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi digestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attivit\u00e0 istituzionali.<br>\nE\u2019 vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO VIII &#8211; AMMINISTRAZIONE<br>\n\nArt. 31 \u2013 Esercizio Sociale<\/strong><br>\nGli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.<br>\nAlla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all\u2019Assemblea dei Soci per l\u2019approvazione.<br>\nIl bilancio reso pubblico mediante affissione all\u2019albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l\u2019Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicit\u00e0 la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.<br>\nIn caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attivit\u00e0 patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non pi\u00f9 ditre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.<br>\nIn caso di scioglimento di una sottosezione, le attivit\u00e0 patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.<\/p>\n\n<p><strong>TITOLO IX &#8211; CONTROVERSIE<br>\nArt. 32 \u2013 Tentativo di conciliazione<\/strong><br>\nLa giustizia interna al Club Alpino Italiano \u00e8 amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.<br>\nIl Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri \u00e8 l\u2019organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri \u00e8 l\u2019organo giudicante di secondo grado.<br>Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, n\u00e9 al parere o all\u2019arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l\u2019intero iter della controversia relativa.<br><br>\n\n<strong>Art. 33 \u2013 Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano<\/strong><br>\nPer tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.<br>\nIl presente ordinamento entrer\u00e0 in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato\ncentrale di indirizzo e controllo del CAI. Ogni modifica del presente statuto dovr\u00e0 essere deliberata a maggioranza dall\u2019Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquister\u00e0 efficacia solo dopo l\u2019approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.<\/p>\n\n<p>Il su esteso testo \u00e8 stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Verbicaro del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno del 30\/10\/2013<\/p>\n\n<p>Firmato<br>\nIl Presidente della Sezione\nFelice Lucchese<\/p>\n\n<p>Il Presidente dell\u2019Assemblea<br>\nAlberto Dito<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CLUB ALPINO ITALIANO &#8211; SEZIONE VERBICARO \u201cPINO AVERSA\u201d STATUTO &#8211; approvato dal\u2019Assemblea dei Soci nella seduta del30\/10\/2013 TITOLO I &#8211; DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA Art. 1 \u2013 Denominazione e Durata E\u2019 costituita, con sede legale in Verbicaro (CS), l\u2019associazione denominata \u201cCLUB ALPINO ITALIANO &#8211; Sezione di Verbicaro \u201cPino Aversa\u201d (di seguito indicata, per brevit\u00e0, \u201cAssociazione\u201d) struttura territoriale &hellip; <a href=\"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/trasparenza\/statuto\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Statuto&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":76,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/127"}],"collection":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=127"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/127\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":816,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/127\/revisions\/816"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/76"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}