{"id":1951,"date":"2021-05-06T10:52:53","date_gmt":"2021-05-06T10:52:53","guid":{"rendered":"http:\/\/caiverbicaro.it\/?page_id=1951"},"modified":"2025-01-21T01:05:39","modified_gmt":"2025-01-21T01:05:39","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/trasparenza\/statuto\/statuto\/","title":{"rendered":"STATUTO"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-text-align-center has-light-blue-background-color has-background\"><strong>CLUB ALPINO ITALIANO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-light-blue-background-color has-background\"><strong>SEZIONE DI VERBICARO \u201c<em>PI<\/em><\/strong><strong>NO AVERSA&#8221;- APS &#8211; ETS&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-light-blue-background-color has-background\"><strong>Via <\/strong><strong>Orologio<\/strong><strong>, <\/strong><strong>11<\/strong><strong>&#8211;<\/strong><strong>87020 <\/strong><strong>VERBICARO <\/strong><strong>(<\/strong><strong>CS<\/strong><strong>) C<\/strong><strong>.<\/strong><strong>F<\/strong><strong>. <\/strong><strong>96027600780<\/strong><strong><em>0&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center has-bright-red-background-color has-background\"><strong>STATUTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1 &#8211; Denominazione e Durata <\/strong><br>E&#8217; costituita, con sede legale in Via Orologio 11 87020 Verbicaro (CS) Cod. fiscale 96027600780 Iscritta alla Sezione Provinciale di Cosenza del Registro delle organizzazioni di Volontariato L. 266<em>\/<\/em>91 Num. 430, l&#8217;associazione denominata <strong>&#8220;CLUB ALPINO ITALIANO &#8211; Sezione di Verbicaro &#8220;Pino Aversa &#8211; APS -ETS&#8221; <\/strong>&#8211; Essa \u00e8 struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E&#8217; soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, CAICALABRIA. L&#8217;associazione ha durata illimitata. L&#8217;anno sociale decorre dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>A<\/em>rt. 2 &#8211; Natura <\/strong><br>L<em>&#8216;<\/em>Associazione non ha scopo di lucro, \u00e8 indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticit\u00e0, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Essa opera in Forma prevalentemente volontaria.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SCOPI E FUNZIONI ATTI<\/strong><strong><em>V<\/em><\/strong><strong>ITA<\/strong><strong><em>&#8216;&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Art. 3 &#8211; S<strong>copi e attivit\u00e0<\/strong><br>L<em>&#8216;<\/em>Associazione ha per scopo di promuovere l&#8217;alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle s<em>v<\/em>olge l&#8217;attivit\u00e0 Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale. Persegue finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale attraverso lo svolgimento di attivit\u00e0 di interesse generale ai sensi dell&#8217;art. 5 del D. Lgs. 1<em>17\/<\/em>2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto: 1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 2. organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivit\u00e0, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivit\u00e0 di interesse generale di cui all&#8217;art. 5 del D. Lgs. 1<em>17\/<\/em>2017 e s.m.i.; 3. organizzazione e gestione di attivit\u00e0 turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell&#8217;ambiente e all&#8217;utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Per conseguire tali scopi, provvede: a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti; c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attivit\u00e0 alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell&#8217;alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attivit\u00e0 alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell&#8217;alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche; e) alla formazione dei soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI per lo svolgimento delle attivit\u00e0 di cui alle lettere c) e d); f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attivit\u00e0 scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna; g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell&#8217;ambiente montano; h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attivit\u00e0 alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell&#8217;alpinismo giovanile, nonch\u00e9 a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime; i) a curare e diffondere, sia a mezzo stampa che in forma elettronica, notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali; 1) a provvedere alla sede dell&#8217;associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l&#8217;archivio. Essa potr\u00e0, inoltre, esercitare attivit\u00e0 accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e societ\u00e0 commerciali.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 4 \u2013 Locali sede <\/strong><br>Nei locali della sede non possono svolgersi attivit\u00e0 che contrastino con le attivit\u00e0 istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO II&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOCI&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. <\/strong>5 &#8211; Soci Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano. Partecipano alla attivit\u00e0 della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall&#8217;Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell&#8217;attivit\u00e0 Sociale pu\u00f2 essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d&#8217;onore della Sezione stessa. I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile <strong>convi<\/strong><strong><em>v<\/em><\/strong><strong>enza. I <\/strong>soci, nello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 sociale, devono valutare che le loro capacit\u00e0 siano all&#8217;altezza dell&#8217;impegno e delle difficolt\u00e0 prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 6 &#8211; Ammissione <\/strong>Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, e dell&#8217;autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di et\u00e0 la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potest\u00e0.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda presentata nell&#8217;ultimo bimestre dell&#8217;anno ha effetto per l&#8217;anno successivo. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale \u00e8 stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull&#8217;accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volont\u00e0. Sia in sede di ammissione all&#8217;Associazione sia nel corso della vita associativa, non \u00e8 ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 7 &#8211; Quota associativa <\/strong>Il Socio \u00e8 tenuto a corrispondere alla Sezione: a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico; b) la quota associativa annuale; c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative; d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potr\u00e0 partecipare alla vita sezionale, n\u00e9 usufruire dei servizi sociali, n\u00e9 ricevere le pubblicazioni. Il Socio \u00e8 considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosit\u00e0 emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell&#8217;Ente. Non si pu\u00f2 riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l&#8217;anzianit\u00e0 di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretr\u00e1te, alla Sezione alla quale \u015fi \u00e8 iscritti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 8 -Partecipazione all&#8217;attivit\u00e0 associativa <\/strong>La partecipazione alla vita all&#8217;attivit\u00e0 associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del <em>C<\/em>AI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altres\u00ec iniziative o attivit\u00e0 dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 9 \u2013 Dimissioni <\/strong>Il Socio pu\u00f2 dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata. Il Socio \u00e8 libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un&#8217;altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell&#8217;adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell&#8217;Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 10 &#8211; Perdita della qualit\u00e0 di Socio <\/strong>La qualit\u00e0 di Socio si perde: per dimissioni, morosit\u00e0, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 11 &#8211; Sanzioni disciplinari <\/strong>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. La competenza per l&#8217;irrogazione della sanzione della radiazione \u00e8 posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sar\u00e0 obbligatoriamente comunicato al CDC, che prov<em>v<\/em>ede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il pro<em>v<\/em>vedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l&#8217;eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 12 &#8211; Ricorsi <\/strong>In conformit\u00e0 ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio pu\u00f2 presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO III&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SEZIONI&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art.13-Organidella Sezione <\/strong>Sono organi della Sezione i seguenti:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol><li>l&#8217;Assemblea dei Soci;&nbsp;<\/li><li>lil Consiglio Direttivo;&nbsp;<\/li><li>il Presidente;&nbsp;<\/li><li>il Collegio dei revisori dei conti,&nbsp;<\/li><li>l&#8217;Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.&nbsp;<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>ASSEMBLEA DEI SOCI&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 14 \u2013 Assemblea <\/strong>L<em>&#8216;<\/em>Assemblea dei Soci \u00e8 l&#8217;organo sovrano della Sezione; essa \u00e8 costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di et\u00e0 maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni.&#8221; vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L<em>&#8216;<\/em>Assemblea:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione; elegge il Presidente sezionale; elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all&#8217;Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalit\u00e0 stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza; elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l&#8217;Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall&#8217;Assemblea dei Delegati; approva l&#8217;operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d&#8217;esercizio e la relazione . del Presidente; delibera l&#8217;acquisto, l&#8217;alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi; delibera lo scioglimento della Sezione e la conseguente devoluzione del patrimonio delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura; delibera la promozione dell&#8217;azione di responsabilit\u00e0 nei confronti degli organi direttivi; delibera su ogni altra questione, contenuta nell&#8217;ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno IL 30% dei Soci, aventi diritto al voto. Se si ritiene necessario, &#8220;elegge il Collegio dei Probiviri&#8221;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 15 &#8211; Convocazione <\/strong>L<em>&#8216;<\/em>Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all&#8217;anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l&#8217;approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L&#8217;assemblea straordinaria pu\u00f2 essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno il 30<em>% <\/em>dei Soci maggiorenni della Sezione. L&#8217;assemblea, ordinaria o straordinaria, \u00e8 convocata mediante affissione dell&#8217;avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data. I bilanci consuntivi e preventivi e i relativi documenti giustificativi, devono essere depositati, a disposizione dei soci, presso la Segreteria dell&#8217;Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 16 &#8211; Partecipazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Hanno diritto di intervenire all<em>&#8216;<\/em>Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all&#8217;anno in cui si tiene l&#8217;assemblea; i minori di et\u00e0 possono assistere all&#8217;Assemblea. Ogni Socio pu\u00f2 farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato pu\u00f2 portare n. 3 deleghe . Per la validit\u00e0 delle sedute \u00e8 necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno met\u00e0 degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovr\u00e0 tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l&#8217;Assemblea \u00e8 validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E&#8217; escluso il voto per corrispondenza.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 17 &#8211; Presidente e Segretario dell&#8217;Assemblea&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L<em>&#8216;<\/em>Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarit\u00e0 delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all&#8217;Assemblea.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 18 &#8211; Deliberazioni <\/strong>Le deliberazioni dell&#8217;Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalit\u00e0 decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Le cariche sociali sono elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito. Per la designazione e per l&#8217;elezione alle cariche sociali il voto \u00e8 libero, in quanto l&#8217;elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: \u00e8 escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. <em>A <\/em>parita di voti \u00e8 eletto il Socio con maggiore anzianit\u00e0 di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio pu\u00f2 trovarsi eletto contemporaneamente a pi\u00f9 di una carica sociale. Le deliberazioni concernenti l&#8217;acquisto, l&#8217;alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l&#8217;approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi. La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell&#8217;Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all&#8217;albo sezionale per almeno quindici giorni.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONSIGLIO DIRETTIVO&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 19 -Composizioni e funzioni <\/strong>Il Consiglio Direttivo \u00e8 l&#8217;organo di gestione della Sezione e si compone di un numero di componenti 8 (Otto), pi\u00f9 il Presidente, eletti dall&#8217;Assemblea dei Soci.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni: convoca l&#8217;Assemblea dei Soci; propone all&#8217;Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; nomina la Commissione verifica poteri di cui all&#8217;art. 17; sredige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione; pone in atto le deliberazioni dell&#8217;Assemblea dei Soci; adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall&#8217;Assemblea dei Soci per cui \u00e8 responsabile in via esclusiva dell&#8217;amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; delibera sullo svolgimento delle attivit\u00e0 secondarie e strumentali rispetto a quelle generali; cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione; delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l&#8217;attivit\u00e0; delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalit\u00e0 previste dal presente statuto; delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; nella prima seduta utile decide sull&#8217;ammissione di nuovi soci o esercita la facolt\u00e0 di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l&#8217;ammissione del socio; delibera sull&#8217;accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l&#8217;eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario; cura l&#8217;osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto, &#8211; La Sezione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un prea<em>v<\/em>viso d<strong>i <\/strong>almeno quindici giorni&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 20 \u2013 Durata e scioglimento <\/strong>Gli eletti durano in carica non pi\u00f9 di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianit\u00e0 del sostituito. Qualora vengano a mancare la met\u00e0 dei componenti originari si deve convocare l&#8217;assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l&#8217;anzianit\u00e0 dei sostituiti. In caso di dimissioni dell&#8217;intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l&#8217;Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 21 &#8211; Convocazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente pu\u00f2 invitare i Delegati all&#8217;Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente pu\u00f2 altres\u00ec invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 22 &#8211; Modalit\u00e0 di convocazione. <\/strong>Il Consiglio Direttivo \u00e8 convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l&#8217;ordine del giorno, il luogo, la data, l&#8217;ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal <em>V<\/em>ice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con pi\u00f9 anzianit\u00e0 di iscrizione al CAI. All&#8217;insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non pu\u00f2 partecipare alla discussione n\u00e9 alle deliberazioni relative, n\u00e9 pu\u00f2 assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione. I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all&#8217;uopo designato, appro<em>v<\/em>ati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente.&nbsp; I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, pre<em>v<\/em>ia richiesta al presidente, che non ha facolt\u00e0 di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PRESIDENTE&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 23 &#8211; Compiti e nomina del Presidente <\/strong>Il Presidente della Sezione \u00e8 il legale rappresentante della stessa; ha poteri di&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>rappresentanza che pu\u00f2 delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche: &#8211; sottoscrive la convocazione dell&#8217;assemblea dei Soci; &#8211; convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo; &#8211; presenta all&#8217;assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto <strong>economico dell&#8217;esercizio <\/strong><strong>e <\/strong><strong>dallo stato patrimoniale della Sezione; <\/strong>&#8211; pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo; &#8211; in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve a<em>v<\/em>er maturato un&#8217;anzianit\u00e0 di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente \u00e8 nominato dall&#8217;Assemblea dei Soci, secondo le modalit\u00e0 stabilite dallo statuto della Sezione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TESORIERE E SEGRETARIO&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 24 &#8211; Compiti del Tesoriere <\/strong>Il Tesoriere ha la responsabilit\u00e0 della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilit\u00e0, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 25 &#8211; Compiti del Segretario <\/strong>Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, d\u00e0 attuazione alle de- libere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI <\/strong><strong>E <\/strong><strong>ORGANO DI CONTROLLO&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 26 &#8211; Composizione <\/strong><strong>e <\/strong><strong>durata <\/strong>Il Collegio dei Revisori dei Conti \u00e8 l&#8217;organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E&#8217; costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianit\u00e0 di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica TRE anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell&#8217;Assemblea dei Soci. E&#8217; compito dei Revisori dei conti: &#8211; l&#8217;esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all&#8217;assemblea dei Soci; &#8211; il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione; &#8211; la convocazione dell&#8217;assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarit\u00e0 relative o di impossibilit\u00e0 di funzionamento del Consiglio Direttivo. L&#8217;Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge. L&#8217;Organo di controllo vigila sull&#8217;osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonch\u00e9 sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all&#8217;art. 31, comma 1, del D.Lgs 117<em>\/1<\/em>7 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti. In tal caso esso \u00e8 composto da revisori legali iscritti nell&#8217;apposito registro. L&#8217;Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell&#8217;osservanza<strong> <\/strong>delle finalit\u00e0 statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformit\u00e0 alle norme di legge. Il bilancio sociale d\u00e0 atto degli esiti del monitoraggio svolto dall&#8217;organo di controllo. I componenti dell&#8217;organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull&#8217;andamento delle operazioni sociali. Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall&#8217;Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L<em>&#8216;<\/em>Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio. I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci. L&#8217;Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l&#8217;oggetto delle riunioni. \u00c8 compito dell&#8217;Organo di controllo: a) l&#8217;esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all&#8217;Assemblea dei Soci; b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione; c) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell&#8217;eventuale Regolamento; d) la convocazione dell&#8217;Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarit\u00e0 contabili e amministrative o di impossibilit\u00e0 di funzionamento del Consiglio direttivo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO IV&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>CARICHE SOCIALI&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 27 &#8211; Condizioni di ele<\/strong><strong>gg<\/strong><strong>ibilit\u00e0 <\/strong>Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2022 si<\/strong>ano iscritti all&#8217;associazione da almeno due anni;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>patrimonio sociale;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>. siano persone di capacit\u00e0 e competenza per attuare e conseguire gli scopi&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano. La gratuit\u00e0 delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l&#8217;attribuzione e l&#8217;erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento del relativo mandato o della sua designazione ad una carica sociale o attribuzione di incarico. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO V<\/strong><strong><em>&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 28 &#8211; Commissioni, Gruppi e Scuole <\/strong>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e\/o Soci aventi competenza in specifici rami dell&#8217;attivit\u00e0 associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 costituire gruppi aventi autonomia tecnico &#8211; organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO<em>\/<\/em>OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>rappresentanza esterna n\u00e9 patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all&#8217;attivit\u00e0 del gruppo stesso. E&#8217; vietata la costituzione di gruppi di non Soci.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO <\/strong><strong><em>V<\/em><\/strong><strong>I&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SOTTOSEZIONI&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 29 &#8211; Costituzione <\/strong>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o pi\u00f9 Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del delegati elettivi all&#8217;assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall&#8217;ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non pu\u00f2 essere in contrasto con quello della Sezione e che \u00e8 soggetto all&#8217;approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO VII&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>PATRIMONIO&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 30 &#8211; Patrimonio <\/strong>Il patrimonio dell&#8217;Associazione \u00e8 indivisibile ed \u00e8 costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed a<em>v<\/em>anzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all&#8217;Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Le entrate sociali sono costituite:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 dalle quote associative;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte; dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>\u2022 da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. \u00c8 vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell&#8217;Associazione. I fondi liquidi dell&#8217;Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa,&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO VIII&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>AM<\/strong><strong><em>M<\/em><\/strong><strong>INISTRAZIONE&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 31 \u2013 Esercizio sociale <\/strong>Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell&#8217;Organo di controllo o<em>v<\/em>e previsto, devono essere presentati all&#8217;Assemblea dei Soci per l&#8217;approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all&#8217;albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l&#8217;Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicit\u00e0 la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, su designazione dell&#8217;assemblea e previo parere positivo dell&#8217;Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purch\u00e9 costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sar\u00e0 devoluto a una o pi\u00f9 sezioni, purch\u00e9 costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO IX&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>CONTROVERSIE&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 32 &#8211; Tentativo di conciliazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La giustizia interna al Club Alpino Italiano \u00e8 amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri \u00e8 l&#8217;organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri \u00e8 l&#8217;organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria, n\u00e9 al parere o all&#8217;arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle contro<em>v<\/em>ersie e per l&#8217;impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l&#8217;intero iter della controversia relativa&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>TITOLO X&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>DISPOSIZIONI FINALI&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 33 &#8211; <\/strong>Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117<em>\/<\/em>2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonch\u00e9, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento entrer\u00e0 in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI, Ogni modifica del presente statuto dovr\u00e0 essere deliberata a maggioranza dall&#8217;Assemblea dei soci della Sezione. Essa acquister\u00e0 efficacia solo dopo l&#8217;approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI. Il suesteso testo \u00e8 stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Verbicaro &#8220;Pino Aversa&#8221; del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 24 Luglio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p>Verbicaro 24 Luglio 2020&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;<strong>C.A.I.<\/strong> &#8211; <strong>CLUB ALPINO ITALIANO<\/strong>&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Sede Centrale &#8211; <em>Via E. Petrella 19 &#8211; 20124 Milano Tel. 02.<\/em>2<em>057<\/em>2<em>3.1 &#8211;&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Fax 02.205723.201 <\/em>www<em>.cai.it&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Alla Sezione di Verbicaro del Club Alpino Italiano &#8211; S<em>ua Sede&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><em>Oggetto: Approvazione dello Statuto della Sezione di Verbicaro&nbsp;<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con la presente informiamo che il Comitato centrale di indirizzo e di controllo, con proprio Atto n. 24 del 20 febbraio 2021, ha approvato lo Statuto della Sezione di Verbicaro, allegato alla presente comunicazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Con i pi\u00f9 cordiali saluti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Milano, 3 marzo 2021&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Il Direttore <em>(<\/em>dott.ssa Andrei\u0146a Maggiore)&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI VERBICARO \u201cPINO AVERSA&#8221;- APS &#8211; ETS&nbsp; Via Orologio, 11&#8211;87020 VERBICARO (CS) C.F. 960276007800&nbsp; STATUTO Art. 1 &#8211; Denominazione e Durata E&#8217; costituita, con sede legale in Via Orologio 11 87020 Verbicaro (CS) Cod. fiscale 96027600780 Iscritta alla Sezione Provinciale di Cosenza del Registro delle organizzazioni di Volontariato L. 266\/91 Num. &hellip; <a href=\"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/trasparenza\/statuto\/statuto\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;STATUTO&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":127,"menu_order":1,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1951"}],"collection":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1951"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1951\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2315,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1951\/revisions\/2315"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/127"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/caiverbicaro.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}